28/07/11
In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, l'Autorità ha predisposto un Manuale di dimostrazione dei requisiti ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010
Manuale di dimostrazione dei requisiti ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 E
25/07/11
Pubblicato il Focus Regolamento, si tratta di una tabella elaborata dall'Avcp per fornire agli operatori del settore un utile strumento di comparazione tra la normativa previgente e il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.
25 Luglio 2011 Focus Regolamento
22/07/11
Comunicato alle SOA e alle Stazioni appaltanti su novità recate dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 in tema: a) di categorie di qualificazione soggette alla disciplina transitoria prevista dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010; b) di tariffe minime per effetto dell'integrazione prevista all'art. 40, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comunicato del Presidente del 22 luglio 2011.
15/07/11
Pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento, di competenza dell'Autorità, per accertare la responsabilità delle imprese che presentano documentazione o dichiarazioni false, ai fini della qualificazione, ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'AVCP.
Qualificazione SOA
12/07/11
Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi.
comunicato alle soa n. 65 del 12 luglio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011)
11/07/11
Coordinamento tra la normativa transitoria relativa al rilascio dell'attestato SOA di cui all'art. 357 del DPR 207/2010 e la disciplina sul consorzio stabile.
Comunicato del Presidente dell'11 luglio 2011.
24/06/2011
Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.46.
Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011.
10/06/11
Comunicato alle SOA e alle Stazioni appaltanti su criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011.
08/06/2011
Comunicazioni
relative ai Certificati
di esecuzione
dei lavori pubblici
evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi
del DP Comunicazioni relative
ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici - evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi del DPR 207/10R 207/10.
Comunicato del presidente del 8 giugno 2011.
06/04/2011
Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011
Chiarimenti in ordine all’applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall’articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

15/03/2011
Determinazione n. 1 del 15 marzo 2011
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n.91)
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall’articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

10/12/2010
Gazzetta Ufficiale n. 288, Serie generale, del 10-12-2010 pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

06/10/2010
Comunicato del Presidente
Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato
Con il decreto legge n.78/2010, convertito con legge n. 1221/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 apnle 2006, n.163.
Comunicato del Presidente del 6 ottobre 2010.
20/09/2010
Comunicato alle SOA
Controlli sui certificati di esecuzione dei lavori
Pubblicate le precisazioni in merito all’obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri – meglio specificati nella determinazione dell’AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 – di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all’Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi.
Comunicato n. 62 del 20 settembre 2010.
15/09/2010
Comunicato alle SOA
Verifica dei requisiti per l’attestazione di qualificazione
Come deliberato nell’adunanza del 14 e 15 aprile 2010 il Consiglio ha ritenuto necessario l’intervento dell’Autorità in relazione ai contenuti del potere/dovere attribuito alle Società Organismi di Attestazione dall’art. 40, comma 9–ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e alle regole del procedimento all’esito del quale viene adottato il provvedimento di dichiarazione dell’attestazione di qualificazione a seguito dell’accertamento dell’insussistenza e/o della perdita del possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.
Comunicato n. 61 del 15 settembre 2010
28/07/11
In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, l'Autorità ha predisposto un Manuale di dimostrazione dei requisiti ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010
da parte degli operatori economici che intendono ottenere un attestato di qualificazione e delle procedure di verifica e valutazione da parte degli Organismi di Attestazione.
Il documento predisposto esamina - nel dettaglio - ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi.
Il "Manuale di dimostrazione dei requisiti 78 e 79"

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25/07/11
Pubblicato il Focus Regolamento, si tratta di una tabella elaborata dall'Avcp per fornire agli operatori del settore un utile strumento di comparazione tra la normativa previgente e il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici
La tabella riporta la normativa regolamentare precedente (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; D.M. 19 aprile 2000, n. 145; ecc.) ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il testo del regolamento è aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011, n. 106.
Focus Regolamento

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22/07/11
Comunicato alle SOA e alle Stazioni appaltanti su novità recate dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 in tema: a) di categorie di qualificazione soggette alla disciplina transitoria prevista dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010; b) di tariffe minime per effetto dell'integrazione prevista all'art. 40, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, della legge n. 106 del 7 luglio 2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (13 luglio 2011), sono state apportate modifiche alle categorie le cui attestazioni cessano di avere validità al 6 giugno 2012, secondo quanto previsto dall'art. 357, comma 12, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
Infatti, dalle categorie oggetto di disciplina transitoria sono state espunte, in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 15, lett. c), punto 2), del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni in legge, le categorie di qualificazione OG 10 e OS 20. Di conseguenza, queste ultime vengono regolate dal primo periodo del medesimo comma 12 e, quindi, le relative attestazioni, rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, avranno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse.
Conseguentemente, il Comunicato del Presidente del 10 giugno 2011, relativo ai "criteri interpretativi per il rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011", viene "rettificato" con la precisazione che con il termine ivi utilizzato di categorie "variate", sono da considerarsi le seguenti: OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2; per contro, sono categorie "non variate" tutte le altre.
Per effetto dei quesiti posti da alcune SOA in merito al Comunicato del 10 giugno 2011, appare opportuno fornire chiarimenti in tema di applicazione del cd. "regime di doppia attestazione" in caso di attestazioni cd. "miste", contenenti cioè sia categorie"variate" che "non variate", e in merito al contratto di qualificazione che l'impresa sottoscrive, qualora richieda la "rivalutazione" delle categorie "variate" ex D.P.R. n. 34/2000 che cesseranno di avere validità alla data del 6 giugno 2012. Riguardo a quest'ultima questione, in particolare, é stato chiesto se la predetta "rivalutazione" possa avvenire, comunque, mediante sottoscrizione di un contratto di qualificazione per "integrazione di categoria", anziché attraverso contratto di rinnovo, sia pure limitato alle categorie da rivalutare, per il quale è prevista la tariffa più elevata; e ciò anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia in possesso di un'attestazione "mista" ex D.P.R. 34/2000, efficace per le categorie "non variate" per tutto il periodo transitorio, nonché oltre tale periodo.
Preliminarmente, va precisato che il "regime di doppia attestazione" consente la possibilità ad una stessa impresa di utilizzare due attestazioni di qualificazione, una, efficace limitatamente alle categorie "non variate", l'altra, rispetto alle categorie "variate", per la partecipazione alle gare d'appalto nel periodo transitorio, rilasciate da una stessa SOA o da SOA diverse, in date, ovviamente, distinte.
Il "regime di doppia attestazione" è diretta conseguenza della disciplina transitoria introdotta dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010. Ciò in virtù delle disposizioni normative che prevedono, da un lato, per le categorie "variate" (commi 13 e 16), la prorogatio di diritto dei relativi attestati al 6 giugno 2012 e, dall'altro, per le categorie "non variate" (comma 12), che le relative attestazioni, rilasciate in vigenza del D.P.R. 34/2000, abbiano efficacia "fino alla naturale scadenza".
Al riguardo, per effetto delle richiamate norme, l'efficacia dell'attestazione, contenente sia categorie "variate" che "non variate" ex D.P.R. 34/2000, viene ad acquistare una durata diversa in relazione a dette categorie. Di fatti, per le categorie "non variate" la durata è pari sempre a cinque anni. Per quelle "variate", invece, la durata può variare da un minimo di un anno e mezzo e sino ad un massimo di sei anni e mezzo, e ciò in dipendenza della collocazione cronologica della data di scadenza dell'attestazione originaria nel periodo transitorio oppure oltre, salvo il caso in cui l'impresa richieda l'attestazione nell'intervallo temporale dal 10 dicembre 2010 al 7 giugno 2011, sempre relativamente alle categorie "variate" D.P.R. 34/2000, quindi durante l'arco temporale previsto dal comma 13 dell'art. 357, oltre il quale non è possibile il rilascio di attestati ex D.P.R. 34/20001 .
Riguardo agli attestati che scadono durante o oltre il periodo transitorio, si possono verificare le seguenti situazioni: se il quinquennio di durata dell'attestato scade in data successiva al 6 giugno 2012, l'attestato, per effetto della previsione dell'art. 357, comma 12, secondo periodo, avrà validità inferiore a cinque anni, durata che sarà tanto minore quanto più la data di scadenza originaria sia lontana da quella del 6 giugno 2012.
Così, ad esempio, il caso di minore utilizzo dell'attestato si avrà qualora la scadenza dell'attestato sia prevista per l'8 dicembre 2015 (data di rilascio: 9 dicembre 2010), potendo l'impresa avvalersi dello stesso esclusivamente per il periodo di un anno e mezzo (corrispondente alla durata del periodo transitorio). Se, viceversa, il quinquennio termina nel periodo intercorrente tra il 10 dicembre 2010 ed il 6 giugno 2012, per effetto dell'art. 357 e della prorogatio di diritto da esso contemplata, l'attestato avrà una durata superiore ai cinque anni, durata che sarà tanto maggiore quanto più la sua scadenza originaria sarà vicina alla data del 10 dicembre 2010. Così, ad esempio, se per ipotesi l'attestato é stato emesso l'11 dicembre 2005, in assenza della norma transitoria, lo stesso, data la sua durata quinquennale, avrebbe avuto scadenza il 10 dicembre 2010; scadenza che, in forza della prorogatio prevista dalla disciplina transitoria, viene invece prolungata sino al 6 giugno 2012, con una maggiorazione, quindi, nel caso in esame, di un anno e mezzo rispetto alla durata originaria dell'attestato.
Di conseguenza, questo regime differenziato, rispettivamente per le categorie "non variate" e per quelle "variate", può determinare, in concreto, l'esigenza per l'impresa, di richiedere il rinnovo dell'attestato per le categorie "non variate". E così, riprendendo l'esempio appena riportato, è chiaro che se l'impresa intende partecipare ad una gara avente ad oggetto lavori rientranti nell'ambito delle categorie "non variate", essendo scaduto l'attestato, relativamente a tali categorie, il 10 dicembre 2010, la stessa sarà obbligata a richiedere il rinnovo dell'attestato, limitatamente a tali categorie. Di conseguenza, le esigenze imprenditoriali faranno sì che l'impresa si avvarrà di due attestati, ai fini della partecipazione alle gare: il primo, quello relativo alle categorie "variate", che in forza della prorogatio rimane quello originario, almeno limitatamente alla partecipazione alle gare i cui bandi siano stati pubblicati in data anteriore al 7 giugno 2012; il secondo, quello riferito alle categorie "non variate", risultante dalla richiesta di rinnovo dell'attestato originario.
Per spiegare le possibili situazioni in cui potrebbe trovarsi un'impresa, si ricorre ai due esempi di seguito riportati, anche al fine di individuare il modello di attestazione che le SOA debbono rilasciare (secondo il D.P.R. 34/2000 ovvero il D.P.R. 207/2010), e il tipo di contratto da sottoscrivere, al fine di chiarire se occorra procedere al rinnovo o alla integrazione della qualificazione. Al riguardo, si supponga che:
a) l'impresa Alfa ha un'attestazione di qualificazione ex D.P.R. 34/2000 nella categoria OG1 (ricadente tra quelle "non variate") e nella OG11 (ricadente tra quelle "variate"), con scadenza al febbraio 2014 (il rilascio, da parte della SOA Beta è avvenuto ovviamente nel febbraio 2009). L'impresa potrà utilizzare detta attestazione fino a naturale scadenza per la partecipazione alle gare in OG1, laddove, per le gare aventi ad oggetto lavori ricompresi nella categoria "variata" OG11, si avvarrà del medesimo attestato, in forza del regime di prorogatio previsto per le categorie variate dall'art. 357 ai commi 13 e 16, fino al 6 giugno 2012. Prima del 7 giugno 2012, data a partire dalla quale i bandi dovranno essere predisposti dalle stazioni appaltanti secondo le categorie e classifiche ex D.P.R. 207/2010, qualora l'impresa intenda partecipare alle dette gare in OG11 o in OG1/OG11, dovrà sottoscrivere con la SOA Beta un contratto di integrazione delle categorie, riferito a quelle "variate". Detto attestato, che sostituisce il precedente ex D.P.R. 34/2000, sarà rilasciato dalla SOA Beta, per la categoria OG1 e, con integrazione, relativamente alla categoria OG11, con il modello ex D.P.R. 207/2010 (dove viene esplicitato il riferimento al Regolamento attualmente vigente), con scadenza che ovviamente resta quella del febbraio 2014. Per questa particolare ipotesi, non opera, quindi, il "regime di doppia attestazione".
b) l'impresa Alfa ha un'attestazione di qualificazione ex D.P.R. 34/2000 nella categoria OG1 (ricadente tra quelle "non variate") e nella OG11 (ricadente tra quelle "variate"), con scadenza al gennaio 2011 (il rilascio, da parte della SOA Beta è avvenuto ovviamente nel gennaio 2006)2 . Relativamente alla partecipazione alle gare di detta impresa, occorre preliminarmente distinguere le diverse situazioni che si possono presentare. Si supponga, ad esempio, che l'impresa Alfa intenda partecipare alle gare bandite nella categoria OG1, successivamente al gennaio 2011. In tal caso procede al rinnovo dell'attestato, che gli viene rilasciato dalla SOA Beta con il modello ex D.P.R. 34/2000, ad esempio nel gennaio 2011, per potere partecipare alle predette gare, limitatamente alla categoria OG1. Se, invece, la detta impresa intenda partecipare ad una gara bandita nella categoria OG11, con bando pubblicato, per ipotesi, nel febbraio 2011, l'impresa potrà partecipare con l'attestato originario,e ciò in forza della prorogatio che, come detto, ha prolungato la durata dell'attestato, limitatamente alle categorie "variate" sino al 6 giugno 2012. Se, invece, il bando avesse avuto ad oggetto entrambe le categorie considerate, OG1 e OG11, pubblicato sempre nel febbraio 2011, l'impresa per partecipare in modo singolo alla gara, dovrebbe necessariamente presentare alla stazione appaltante due attestati, entrambi modello D.P.R. 34/2000, e cioè quello originario, relativo alla OG11, e quello rinnovato, per la categoria OG1. Infine, relativamente alle gare bandite in OG11 o in OG1/OG11, a partire dal 7 giugno 2012, l'impresa dovrà sottoscrivere con la SOA Beta un contratto di integrazione delle categorie. Detto attestato, che sostituisce quello ex D.P.R. 34/2000 relativo alla sola categoria OG1 (ma non quello originario rimasto in vigore per la sola categoria OG11, in quanto a scadenza solo dal 6 giugno 2012), sarà rilasciato dalla SOA Beta, per le categorie OG1 e OG11, con il modello ex D.P.R. 207/2010, con scadenza quinquennale decorrente dalla data del rilascio dell'attestato rilasciato nel febbraio 2011. Con la precisazione ulteriore, che se l'attestazione di qualificazione ex D.P.R. 34/2000 nella categoria OG1 (ricadente tra quelle "non variate") e nella OG11 (ricadente tra quelle "variate"), scadesse al luglio 2011 (e cioè dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010), anziché nel febbraio del medesimo anno, come nell'esempio in esame, varrebbero le stesse regole sopra riportate, in ordine al regime del doppio attestato, salvo che l'attestato rinnovato nella categoria "non variata" OG1 sarà rilasciato dalla SOA Beta secondo il modello ex D.P.R. 207/2010, nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia sottoscritto dopo l'8 giugno 2011.
In conclusione, va rilevato come il "regime della doppia attestazione", che in concreto può operare durante il periodo transitorio, non rappresenta, sotto un profilo sistematico, una deroga al principio generale della "validità dell'ultimo attestato rilasciato".
In ordine al suddetto principio va, infatti, precisato che l'attestazione di qualificazione, che ha un'efficacia prolungata nel tempo, può essere soggetta a rinnovo anche prima della scadenza ai fini della partecipazione alle gare d'appalto. Il principio di certezza del diritto, richiamato nella determinazione n. 3 del 03/06/2010, postula però che l'impresa non possa avvalersi di un'altra attestazione storica anche se non scaduta. A maggior chiarimento, nella Determinazione n. 3 del 03/06/2010 si è affermato che «... l'attestazione di qualificazione è una "patente" abilitante la quale evidentemente non può essere che una sola. Una duplicazione di attestazioni per i medesimi requisiti contrasterebbe con il principio di certezza del diritto. La rinnovazione dell'attestazione, alla scadenza quinquennale, rappresenta una nuova attestazione e il fatto che essa possa essere chiesta anche prima della scadenza, ex articolo 76 del d.P.R. n. 207/2010, per incrementi di classifiche e categorie, conferma che il sistema presuppone l'esistenza di una sola attestazione ("pertanto deve ritenersi che quando un soggetto ... chiede un'ulteriore attestazione per il riconoscimento degli stessi o di superiori requisiti abilitativi, il rilascio della seconda attestazione costituisce rinuncia ... alla prima secondo il meccanismo del rinnovo dell'attestazione", cfr. TAR Lazio, sez. III, 11 novembre 2009, n. 11088).»
Ebbene, il "regime della doppia attestazione" introdotto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 357 del D.P.R. 207/2010, non contrasta con il principio prima evidenziato, tenuto conto che le due attestazioni, che possono essere utilizzate dall'impresa nel periodo transitorio, sono efficaci con riferimento a due distinti sottoinsiemi di categorie di qualificazione, e la cui unione rappresenta la complessiva qualificazione dell'impresa: uno riguardante le categorie "variate" e l'altro, quelle "non variate". I due sottoinsiemi sono, infatti disgiunti, non avendo elementi (categorie) in comune, e tale proprietà assicura che non vi sia contrasto con il principio di certezza del diritto, considerato che l'utilizzo contemporaneo di entrambe le attestazioni non comporta la duplicazione di medesimi requisiti, avendo l'impresa dimostrato il possesso del requisito di esecuzione lavori corrispondente alle categorie "variate" del D.P.R. 34/2000 in modo distinto da quello relativo alle categorie "non variate", indipendentemente se queste ultime sono quelle di cui all'allegato "A" del D.P.R. 34/2000 o quelle dell'allegato "A" del D.P.R. 207/2010. E fermo restando che il principio generale della "validità dell'ultimo attestato rilasciato" opera nell'ambito di ciascun sottoinsime.
Un'ulteriore modifica è stata apportata dalla legge di conversione n. 106/2011, in tema di tariffe minime che le SOA devono praticare alle imprese loro clienti che chiedano il rilascio dell'attestato di qualificazione, per effetto dell'integrazione prevista all'art. 40, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Infatti, l'art. 4, comma 2, lett. c), punto 1-bis), del decreto legge n. 70/2011, come convertito dalla richiamata legge, inserisce, in coda all'art. 40, comma 4, lett. e), del d.lgs.163/2006, la precisazione: "ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari".
Tale modifica, essendo di rango legislativo, reintroduce il principio della inderogabilità dei minimi tariffari quale corrispettivo dell'attività di attestazione, già previsto dall'art. 70 del D.P.R. 207/2010, ma annullato in parte qua dalla sentenza del TAR Lazio del 1° giugno 2011 n. 4951, peraltro impugnata dalla Autorità innanzi al Consiglio di Stato.
Di conseguenza, a partire dall'entrata in vigore della legge (13 luglio 2011), le Società Organismo di Attestazione non potranno più offrire sconti sugli importi minimi di tariffa, previsti dall'art. 70 e dall'allegato C, I parte, del D.P.R. 207/2010, quale corrispettivo dell'attività di attestazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 40, comma 4, lett. e), del d. lgs. 163/2006, così come novellato dalla richiamata legge n. 106 del 7 luglio 2011.
Pertanto, tutti i contratti di attestazione sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta norma, dovranno indicare, quale corrispettivo dell'attività di attestazione svolta, un importo pari o superiore a quello minimo previsto dalle tariffe, pena la nullità del patto contrario, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
Legenda:
1. Si pensi al caso dell'impresa che sottoscriva un contratto di qualificazione nelle categorie "variate" con la SOA in data 7 giugno 2011 e ottenga il relativo attestato, il 6 settembre 2011, e cioè 90 giorni dopo (come previsto dall'art. 76, comma 3, del dPR 207/2010). In questo caso l'attestato avrà una validità di appena nove mesi.
2. Si consideri al riguardo che le conclusioni cui si perverrà nell'esempio di cui alla presente lettera sono le medesime anche nel caso in cui l'attestato scadesse, per ipotesi, successivamente alla data ipotizzata (gennaio 2011) ma, comunque, in data anteriore al 7 giugno 2012.
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15/07/11
Emanato un Regolamento dell'Autorità
Pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento, di competenza dell'Autorità, per accertare la responsabilità delle imprese che presentano documentazione o dichiarazioni false, ai fini della qualificazione, ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'AVCP.
La normativa recente, art. 40 comma 9 quater del D. Lgs. n. 163/2006, infatti, ha introdotto delle novità procedurali ponendo a carico delle Società Organismo di Attestazione (SOA) l'onere di accertare la presentazione di documentazione o dichiarazioni false da parte delle imprese per la successiva segnalazione all'Autorità.
E' stato inoltre emanato un Comunicato alle SOA in cui si definiscono le linee guida per l'attivazione dei procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all'annotazione nel casellario informatico.
(Dall'Area Download è possibile scaricare il testo del "Regolamento")
12/07/2011
Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato previsto, per l'ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, che le SOA ne diano segnalazione all'Autorità, la quale se ritiene sussistente l'ipotesi del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico a carico dell'impresa che si sia resa responsabile delle falsità, ai fini dell'interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonché dal conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
La norma introduce delle novità procedurali ponendo a carico delle SOA l'onere di accertare in termini oggettivi l'avvenuta presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni ai fini della successiva segnalazione all'Autorità per le valutazioni soggettive in ordine all'imputabilità dei fatti all'impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave.
Con il presente Comunicato, al fine di assicurare omogeneità nell'attuazione del dettato normativo, si definiscono le linee guida per l'attivazione dei relativi procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater del D. Lgs. 163/06.
La SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsità della documentazione o della mendacità della dichiarazione resa dall'impresa in sede di attestazione, procede al tempestivo avvio del procedimento ex art. 40 commi 9-ter e quater del D.Lgs. 163/06 finalizzato all'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera m) bis. L'avvio del procedimento, oltre che essere comunicato all'impresa e all'Autorità, deve essere inserito nel Forum secondo le modalità indicate nel Comunicato alle SOA n. 60/2010.
Nell'ambito del procedimento la SOA dovrà svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori, eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini dell'accertamento della falsità venuta in rilievo. Le relative verifiche dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità, estendendo le indagini e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza.
Nel caso in cui la SOA pervenga all'archiviazione del procedimento per aver accertato, all'esito delle indagini e degli approfondimenti richiesti dal caso concreto, l'infondatezza della notizia della falsità, ne dà segnalazione all'Autorità trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti unitamente ad una relazione motivata circa l'opportunità di definire il procedimento a fronte dell'originaria acquisizione della notizia della presunta falsità.
Ove la SOA, viceversa, ritenga che le risultanze istruttorie confermino i profili di falsità, comunica all'impresa e all'Autorità gli esiti dei relativi accertamenti, dando atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell'attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti o depositari o di diniego al rilascio dell'attestazione. Inoltre la SOA trasmette ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest'ultima. Nella nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, la SOA sarà tenuta a comunicare all'impresa la prosecuzione del procedimento innanzi all'Autorità per la valutazione dell'eventuale sussistenza del dolo o colpa grave il cui avvio sarà oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/90 da parte dell'Autorità stessa.
Il procedimento di verifica sin qui delineato dovrà concludersi entro i termini segnalati nel precedente Comunicato alle SOA n. 61/2010.
Gli esiti delle risultanze istruttorie saranno, in ogni caso, oggetto di inserimento da parte delle SOA nel Forum, secondo le indicazioni di cui al Comunicato alle SOA n. 60/2010 e, nell'ipotesi in cui sussistano profili di falsità, anche di specifica comunicazione alla competente Procura della Repubblica nel rispetto delle indicazioni già fornite dall'Autorità con il Comunicato n. 61 del 15/09/2010.
Nel corso del procedimento svolto dall'Autorità le SOA potranno essere chiamate a fornire eventuali chiarimenti o invitate in audizione innanzi al Consiglio dell'Autorità.
All'esito delle valutazioni ed accertamenti svolti dall'Autorità il Consiglio si pronuncerà in merito alla sussistenza dell'imputabilità in termini di dolo o colpa grave in capo all'impresa, nonché in ordine all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 a carico della medesima impresa. Il relativo provvedimento in cui si accerta la sussistenza o meno dell'imputabilità dovrà essere comunicato alla SOA demandando alla stessa la formalizzazione della decadenza o del diniego ai fini dell'inserimento della relativa notizia nel casellario informatico.
L'annotazione nei casi di sussistenza di dolo o colpa grave riguarderà la notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione, nonché l'iscrizione ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater ai fini dell'interdizione prevista dall'art. 38, comma 1, lettera m) bis per il periodo di un anno.
In caso di assenza di dolo o colpa grave, ove la presentazione della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata nell'ambito del procedimento per la verifica dei requisiti di qualificazione ex art. 76 del D.P.R. 207/2010, la SOA potrà rilasciare l'attestazione al ricorrere dei presupposti di legge. Nella stessa ipotesi, ove la falsità sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporterà la pronuncia di decadenza dell'attestazione rilasciata sulla base della documentazione o dichiarazione non veritiera e l'annotazione in termini oggettivi della notizia della decadenza nel casellario informatico.
Le SOA, ai sensi del precedente Comunicato dell'Autorità n. 60/2010, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio ed al mantenimento dell'Attestazione di qualificazione saranno tenute a controllare, oltre che i dati risultanti dal casellario, le notizie presenti nel Forum. L'inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento valutabile dall'Autorità sotto il profilo del rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di qualificazione le imprese, che a qualsiasi titolo vogliano avvalersi dei requisiti speciali degli operatori economici sottoposti a procedimento di verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40, commi 9 ter e 9 quater del D. Lgs. n. 163/2006 a carico dell'impresa dante causa. Le SOA dovranno segnalare, altresì, che in caso di accertamento di dolo o colpa grave a carico dell'impresa cedente quest'ultima incorrerà nelle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 38, comma 1, lettera m) bis del D. Lgs. n. 163/2006 richiamando, altresì, l'operatività dei principi di cui alla Determina n. 05/2003 a carico della stessa impresa cessionaria.
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
11/07/2011
Coordinamento tra la normativa transitoria relativa al rilascio dell'attestato SOA di cui all'art. 357 del DPR 207/2010 e la disciplina sul consorzio stabile.
Il 10 giugno 2011 è stato emanato un comunicato per fornire alle Società organismo di attestazione (SOA) ed alle stazioni appaltanti criteri interpretativi per il rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010, come modificato dal D.L. n. 70/2011.
Al riguardo, appare necessario integrare il predetto comunicato per fornire risposta al caso di rilascio degli attestati ai consorzi stabili nel periodo transitorio, tenuto conto che diverse SOA hanno presentato richieste di parere sull'argomento, sollecitandone una risposta in tempi rapidi.
La questione posta è quella degli effetti del coordinamento tra la normativa transitoria relativa al rilascio dell'attestato SOA di cui al combinato disposto degli artt. 357 comma 17 e 358, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010, come modificati dal D.L. n. 70/2011, e la disciplina sul consorzio stabile di cui al combinato disposto dell'art. 36 del codice dei contratti e degli artt. 86, comma 8 e 94 del DPR 207/2010.
Il consorzio stabile viene attestato sommando le attestazioni possedute dalle singole imprese consorziate, così come definito dall'art. 36, comma 7, del codice dei contratti, consentendo così alle singole imprese consorziate di poter partecipare alle gare per classifiche e categorie non possedute, proprio per effetto di tale sommatoria. Peraltro, il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio non pregiudica, ma anzi presuppone, la qualificazione delle singole imprese consorziate. In caso di aggiudicazione, i lavori potranno essere eseguiti sia dal consorzio sia eventualmente dalle imprese consorziate designate dal consorzio stabile.
Alla luce della predetta normativa sul rilascio dell'attestato SOA al consorzio stabile, si è posto un problema di diritto transitorio, relativo al coordinamento di quest'ultima normativa, contenuta nell'art. 357 del DPR 207/2010, con quella prevista a regime per i consorzi stabili. Si allude, in particolare, a quanto stabilito dal comma 17 dell'art. 357, il quale, in combinato disposto con l'art. 358, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010 impone alle SOA di rilasciare, durante il regime transitorio, gli attestati di qualificazione secondo le categorie e classifiche così come disciplinate dal nuovo regolamento. In sostanza, le imprese, relativamente alle categorie "variate"1 , nell'arco temporale 8 giugno 2011 – 6 giugno 2012, non potranno pretendere il rilascio dell'attestato secondo le vecchie categorie che sono state abrogate a decorrere dall'8 giugno 2011 [per effetto del disposto dell'art. 358, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010], nonostante i bandi di gara, per espressa previsione normativa (cfr. art. 357, comma 14, DPR 207/2010) dovranno continuare a prevedere le vecchie categorie e classifiche sino alla data del 6 giugno 2012.
Stante il detto impianto normativo, tale sistema causerà un inevitabile pregiudizio alle imprese, correndo, queste, il rischio concreto di non poter partecipare ai bandi di gara indetti sino al 6 giugno 2012, pur avendo in astratto i requisiti tecnici per potervi partecipare, data l'impossibilità di ottenere un attestato corrispondente alle categorie/classifiche nel frattempo maturate, e vigenti secondo i bandi pubblicati entro il 6 giugno 2012.
Ci si è chiesto, pertanto, se questa disciplina transitoria trovi applicazione anche nel caso in cui l'impresa singola decida, per ipotesi, di aderire ad un consorzio stabile, o nel caso in cui un consorzio stabile si costituisca e chieda il rilascio dell'attestazione durante il periodo transitorio, consentendo, così, allo stesso consorzio, attraverso la somma delle categorie e classifiche delle imprese consorziate, di ottenere il rilascio di un attestato che nella sostanza determina quell'effetto di "incremento" delle categorie e classifiche secondo il DPR 34/2000 che sarebbe invece precluso all'impresa singola.
Al riguardo, sembra doversi dare risposta affermativa; e ciò in relazione alla stessa natura giuridica e degli effetti che derivano dalla costituzione di un consorzio stabile, che è volto proprio ad incentivare le aggregazioni di imprese al fine di consentire a queste ultime ciò che sarebbe loro precluso qualora partecipassero alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, singolarmente. Del resto, va evidenziato come, nel caso del consorzio stabile, l'impresa aderente non usufruisca di un incremento delle categorie e classifiche secondo la disciplina del DPR 34/2000, essendo, questo, un effetto solo riflesso, derivante dal peculiare modo di attestazione del consorzio stabile. Si deve pertanto ritenere che la previsione normativa del comma 17 dell'art. 357, in combinato disposto con l'art. 358, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010, non debba essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere l'impossibilità delle imprese attestate di consorziarsi secondo il modello del consorzio stabile. Si finirebbe, altrimenti, per assecondare una interpretazione costituzionalmente illegittima, finendosi per inibire nel periodo transitorio, in assenza di una esplicita norma in commento, l'adesione a consorzi stabili o la costituzione degli stessi, da parte delle imprese attestate, che è pur sempre una manifestazione di quella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione.
Del resto, il richiamato combinato disposto trova applicazione ai consorzi stabili, in quanto imprese, in modo analogo a quanto previsto per le altre imprese, nel senso che i consorzi stabili, per i lavori nel frattempo eseguiti, non potranno ottenere, durante il periodo transitorio, una variazione del proprio attestato derivante dall'incremento delle categorie e classifiche, secondo la disciplina contenuta nel DPR 34/2000, per effetto dei predetti lavori.
A conforto di tale interpretazione, va poi aggiunto che da nessuna norma transitoria si evince il divieto, in forza del comma 17 dell'art. 357, in combinato disposto con l'art. 358, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010, per le imprese attestate, di associarsi secondo il modello organizzativo dell'ATI, attraverso il quale all'impresa associata viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle gare per categorie e classifiche superiori a quelle singolarmente possedute. Non si vede, quindi, per quale ragione, ciò che sarebbe consentito all'impresa attraverso la partecipazione ad una ATI, dovrebbe essere alla stessa negato, tramite la partecipazione ad un consorzio stabile, trattandosi in entrambi i casi di forme di collaborazione di riunioni di imprese, riconosciute ed, anzi, incentivate dall'ordinamento giuridico. Si deve pertanto concludere nel senso che le SOA anche nel periodo transitorio, dovranno rilasciare l'attestato al consorzio stabile, seguendo le regole ordinarie e cioè sommando le categorie e le classifiche risultanti dagli attestati delle imprese consorziate.
Ne segue, nel periodo transitorio, che:
in caso di qualificazione di un consorzio stabile per la prima volta, è ammesso il rilascio dell'attestato al consorzio sia per categorie "non variate" che per quelle "variate" del D.P.R. 34/2000;ugualmente, per effetto dell'inserimento nella compagine consortile di una nuova associata, è ammessa l'integrazione della qualificazione del consorzio, sia per categorie "non variate" che per quelle "variate" del D.P.R. 34/2000.
Per quanto riguarda le modalità di rilascio delle attestazioni di qualificazione a un consorzio stabile nel periodo transitorio, nel caso di inserimento nel consorzio di un'impresa qualificata nelle categorie "variate", comunque, la SOA rilascerà un attestato, secondo il modello del D.P.R. 34/2000, con classifica adeguata alla somma delle classifiche delle imprese consorziate. Nel caso, invece, di rilascio dell'attestazione per la prima volta ad un consorzio stabile, durante il periodo transitorio, la SOA rilascerà un modello di attestato D.P.R. 34/2000 per le categorie "variate", ed un modello di attestato D.P.R. 207/2010 per le eventuali categorie "non variate".
Qualora, poi, una o più imprese consorziate acquisiscano, nel periodo transitorio, attestato secondo il modello D.P.R. 207/2010, per le categorie "variate", e il consorzio voglia avvalersi delle stesse per adeguare il proprio attestato, quest'ultimo, con riferimento a tutte le categorie "non variate" sino ad allora possedute e alle sole "variate" D.P.R. 207/2010, dovrà essere rilasciato con esplicito riferimento al D.P.R. 207/2010.
Va da sé che nel periodo transitorio anche per il consorzio è possibile l'utilizzo del doppio attestato (modello D.P.R. 34 e modello D.P.R. 207), in relazione alle categorie di qualificazione richieste dal bando di gara.
Giuseppe Brienza
Legenda: 1. Da adesso in poi, si intende con il termine categorie "variate", le seguenti: OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 e OS 2; per contro, sono categorie "non variate" tutte le altre.
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24/06/2011
Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.46.
Si premette che l'Autorità, con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che "l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA". Poi, con determinazione n. 6/2001, l'Autorità ha precisato che, "ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990".
Successivamente, tenuto conto che Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico dell'edilizia, con il comma 3 dell'art. 108 aveva introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, l'Autorità, con Deliberazione n. 108 assunta nell'Adunanza del 17/04/2002, ha rilevato che:
"... 2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90;
3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. ....."
Con l'entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 , sono stati abrogati, tra l'altro: gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 , le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Nel D.M. 37/2008 è stato assorbito integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46.
Di fatto, le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici contenute nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 costituiscono un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed integrare la precedente disciplina primaria e secondaria, mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.
Per quel che qui interessa, le novità più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento sono state:
l'abrogazione,senza previsione di una norma equivalente in sostituzione, dell'art. 108, comma 3, che poneva una corrispondenza tra l'abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di qualificazione SOA; il rafforzamento del rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Alla luce delle novità introdotte dal D.M. 37/2008, sembrano "datati" i richiamati atti della Autorità rispetto alla evoluzione normativa sull'argomento.
Infatti, non può più essere affermato che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 "... può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90; ...", tenuto conto che l'art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
A ciò si aggiunga che la corrispondenza con la qualificazione SOA indicata dalla Autorità nella Determinazione n. 6/2001 tra le declaratorie delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, con le lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e ora nell'elenco di cui all'art. 1 del D.M. n. 37/2008, non è mai stata perfettamente sovrapponibile, con la conseguenza che risultava e risulta ingiustificata la richiesta della abilitazione, prescritta dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, per imprese qualificate nell'esecuzione di impianti che per legge non necessitano di tale requisito, come ad esempio le imprese esecutrici di impianti di pubblica illuminazione (categoria OG10).
Per contro, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007, n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007).
Principio, quello appena esposto, valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione (CdS n. 8292/2004).
Il suindicato orientamento deve, dunque, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l'abilitazione contemplata dall'art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d'appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: "il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. .....".
In conclusione, in riforma a quanto indicato in precedenti atti di indirizzo della Autorità, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare / concorrenti.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2011
Il Segretario: Maria Esposito
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10/06/2011
Comunicato alle SOA e alle Stazioni appaltanti su criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011.
Fatte salve le ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate in sede di conversione del D.L. n. 70/2011, si forniscono le prime indicazioni operative sull'art. 357 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (di seguito, Regolamento) che introduce una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese dall'8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento) al 6 giugno 2012.
Ai fini di un'applicazione corretta ed omogenea delle disposizioni introdotte dal Regolamento, questa Autorità ritiene opportuno fornire, in primo luogo, indicazioni in ordine alla validità delle attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
modalità di rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio;dimostrazione dei requisiti correlati alle categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000, ai fini della partecipazione alle gare nel periodo transitorio;predisposizione dei bandi nel periodo transitorio.
1. Validità delle attestazioni di qualificazione rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000
1.1. Principi generali
In base al principio "tempus regit actum", ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell' 8 giugno 2011 si applica la disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. n. 34/2000. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie / classifiche e per rinnovo dell'attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto.
Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie "non variate" 1 ), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del D.P.R. n. 34/2000 e quelle emesse ai sensi del Regolamento. Al fine di evitare equivoci, l'Autorità ritiene di adottare specifiche modalità operative per consentire alle stazioni appaltanti di verificare con esattezza la legittimità delle attestazioni presentate dalle imprese in fase di partecipazione alle gare. In tal senso, l'Autorità metterà a disposizione delle SOA due modelli di attestazione: il modello attualmente utilizzato (ex D.P.R. n. 34/2000) ed un ulteriore modello dove verrà esplicitato il riferimento al Regolamento. Di conseguenza, per ciascuna impresa qualificata, nel Casellario informatico saranno visualizzate in maniera distinta le relative attestazioni, così come nell'elenco "storico" delle attestazioni, attraverso la specificazione della norma di riferimento. In tal modo le stazioni appaltanti saranno messe nelle condizioni di capire se l'attestazione esibita dall'impresa partecipante si riferisca alle categorie di cui all'allegato "A" del D.P.R. n. 34/2000 o alle categorie di cui all'allegato "A" del Regolamento.
L'art. 61, commi 4 e 5, del Regolamento ha introdotto un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori, modificando i limiti di importo di tutte le classifiche a seguito dell'arrotondamento, in cifra tonda alle migliaia, dei limiti di importo previsti dal D.P.R. n. 34/2000, indicati in lire in cifra tonda e convertiti in euro. Tuttavia, l'arrotondamento in eccesso eventualmente risultante in base a tale nuovo sistema classificatorio è irrilevante durante il periodo transitorio, in quanto, ai sensi dell'art. 357, comma 16, del Regolamento, le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi di gara applicando le categorie e classifiche previste dal D.P.R. n. 34/2000.
Al termine del periodo transitorio, ossia dal 7 giugno 2012, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 357, comma 12, del Regolamento, gli importi di classifica contenuti nelle attestazioni rilasciate sulla base di contratti stipulati prima dell'8 giugno 2011 si intendono sostituiti, in via automatica, dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5, del Regolamento.
Resta inteso che, anche durante il periodo transitorio, le SOA, ai fini del rilascio di nuove attestazioni in regime di Regolamento, devono valutare il possesso dei requisiti rispetto ai nuovi limiti di importo e rilasciano, su richiesta delle imprese, le attestazioni anche con riferimento alle nuove classifiche III-bis e IV-bis.
1.2. Attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 non contenenti le categorie "variate" OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2
A differenza di quanto previsto nell'allegato "A" del D.P.R. n. 34/2000, l'allegato "A" del Regolamento non riporta alcuna tabella di corrispondenza tra nuove e vecchie categorie. Ciò si giustifica in base alla norma di cui all'art. 357, comma 12, del Regolamento, in ragione della quale: "Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; ...". Tale norma, infatti, rende implicita - ad esclusione delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, e OS 2 - l'equiparazione delle categorie di cui all'allegato "A" del D.P.R. n. 34/2000 con le omologhe categorie dell'allegato "A" del Regolamento.
Di conseguenza, la norma di cui all'art. 357, comma 16, del Regolamento, che, ai fini della predisposizione dei bandi nel periodo transitorio, obbliga le stazioni appaltanti ad applicare le disposizioni del D.P.R. n. 34/2000 e le categorie del relativo allegato "A", va logicamente interpretata nel senso che la partecipazione alle relative gare è estesa anche alle imprese che nel frattempo siano venute in possesso di attestazioni per le categorie "non variate" di cui all'allegato "A" del Regolamento, in coerenza con il principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalti pubblici.
Analogamente, dopo il periodo transitorio (a far data dal 7 giugno 2012), le attestazioni di qualificazione ancora valide ai sensi dell'art. 357, comma 12, del Regolamento, recanti categorie "non variate" del D.P.R. n. 34/2000, consentono la partecipazione nelle procedure di affidamento per le quali siano richieste le omologhe categorie sulla base dell'allegato "A" del Regolamento.
NOTA: Le tabelle 1, 2 e 3 dove sono indicati i modelli di attestazione che le SOA dovranno utilizzare, per quanto osservato al paragrafo 1.1., a seconda del tipo di contratto stipulato con l'impresa sono scaricabili nell'Area Download
Giuseppe Brienza
Legenda: 1. Da adesso in poi, si intende con il termine categorie "variate", le seguenti: OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 e OS 2; per contro, sono categorie "non variate" tutte le altre.
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08/06/2011
Comunicazioni
relative ai Certificati
di esecuzione
dei lavori pubblici
evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi
del DPComunicazioni relative
ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici - evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi del DPR 207/10R 207/10
PREMESSO
che i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati CEL) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato D dello stesso decreto e trasmessi telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell'Autorità in data 06/07/2006 ("Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori"), in data 18/10/2006 ("Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori"), in data 13/05/2009 ("Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)") ed in data 02/02/2011 ("Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori");che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" all'art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che «gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", all'art. 8, comma 3 lettera b) prevede che nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici siano inseriti, tra gli altri, i dati dei CEL dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;che il medesimo Regolamento abroga e sostituisce il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000, introducendo, per l'emissione dei CEL i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;
RITENUTO
di dover rendere il sistema per il rilascio e la gestione dei CEL rispondente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in premessa;di dover allineare il sistema al nuovo Regolamento, evolvendo la procedura informatica in modo da poter gestire le informazioni aggiuntive richieste dai suddetti modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;
COMUNICA
1. a decorrere dalla data dell'8 giugno 2011, i CEL saranno emessi secondo i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
2. la procedura informatica di rilascio dei CEL sarà modificata come di seguito descritto:
a. per i CEL emessi entro il 7 giugno 2011 il sistema produrrà la stampa conforme all'allegato D del DPR 34/2000;
b. a partire dall'8 giugno 2011 i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10 se contenenti la categoria OS35 prevista dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 207/10;
c. tutti i CEL rilasciati prima dell'8 giugno 2011 secondo il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000 se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 potranno essere riemessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10;
3. sarà possibile per l'utente scegliere se creare un CEL secondo il modello di cui all'allegato B o B1 del DPR 207/10, consentendo altresì la possibilità, durante tutta la fase di lavorazione fino all'emissione di un nuovo CEL, di modificare la tipologia di allegato;
4. a conclusione del periodo transitorio, l'utente dovrà utilizzare esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento alle categorie di cui all'allegato A dello stesso D.P.R. n. 207/2010;
5. le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno dettagliate nel manuale utente pubblicato nella pagina di accesso all'applicazione del portale Internet dell'Autorità.
Giuseppe Brienza
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COMUNICATO N. 62 DEL 20/09/2010
COMUNICATO ALLE SOCIETA’ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Oggetto: controlli sui certificati di esecuzione dei lavori ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione
Con riferimento all’obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (di seguito SOA) dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (di seguito C.E.L.) e dei conseguenti oneri – meglio specificati nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6 del 27 luglio 2010 – di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all’Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi, si precisa che:
- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione–tipo allegata alla suddetta determinazione deve essere inviata per conoscenza all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione);
- anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione–tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
- nell’oggetto delle comunicazioni fax inviate all’Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi successivamente. Convezionalmente l’Autorità stabilisce che all’inizio dell’oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L. rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L. rilasciato successivamente al 01.07.2006);
- conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità, deve avere prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina di ritorno e per la P.E.C. la e–mail attestante la ricezione;
- la SOA è tenuta a segnalare all’Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione).
IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Brienza
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COMUNICATO N. 61 DEL 15/09/2010
COMUNICATO ALLE SOCIETA’ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Oggetto: procedimento di verifica dei requisiti ex art. 40, comma 9–ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Come deliberato nell’adunanza del 14 e 15 aprile 2010 il Consiglio ha ritenuto necessario l’intervento dell’Autorità in relazione ai contenuti del potere/dovere attribuito alle Società Organismi di Attestazione dall’art. 40, comma 9–ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) e alle regole del procedimento all’esito del quale viene adottato il provvedimento di dichiarazione dell’attestazione di qualificazione a seguito dell’accertamento dell’insussistenza e/o della perdita del possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.
L’esperienza applicativa della disposizione suddetta ha infatti dimostrato che l’assenza di indicazioni specifiche in ordine a tali aspetti ha costituito la causa di un’attuazione del dettato normativo sicuramente non soddisfacente, tanto che attualmente i controlli in esame non vengono effettuati sistematicamente ed omogeneamente.
Del resto, non vi è dubbio sul fatto che tra i poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’Autorità nell’ambito del sistema di qualificazione vi sia anche quello regolatorio dal momento che, proprio come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa formatasi già dal 2004 con riferimento alla Legge n. 109/1994 e al successivo D.P.R. 34/2000 (cfr. Consiglio di Stato n. 991/2004, n. 993/2004 e n. 2124/2004), la funzione di garanzia dell’efficienza e del corretto funzionamento del sistema stesso che l’Autorità deve svolgere le consente di esercitare anche tale potere. Tale assunto è confermato in via indiretta anche dal D.M. 272/2007.
Pertanto questa Autorità ritiene che:
- le SOA, durante il periodo di validità dell’attestazione di qualificazione, siano tenute a verificare ogni 6 (sei) mesi il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute perdite da parte delle imprese attestate dei requisiti necessari ai fini della qualificazione e, qualora la verifica abbia esito negativo (nel senso di perdita dei requisiti), ad avviare il procedimento che conduce alla dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione di seguito disciplinato; al fine di rendere meno gravosi i controlli indicati, l’Autorità provvederà a comunicare alle SOA, oltre che all’imprea interessata, prima di procedervi, ogni annotazione sul casellario informatico;
- oltre all’ipotesi che precede, le SOA sono tenute ad avviare il procedimento suddetto anche ogni volta siano venute a conoscenza che l’attestazione di qualificazione è stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti oppure qualora ricevano specifica segnalzione da parte dell’Autorità;
- l’iniziativa dell’Autorità consegue ai controlli che la stessa effettua nell’ambito della propria attività oppure può essere attivata da “motivata e documentata” istanza di altra impresa, di una SOA, di una stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse; in tale secondo caso l’Autorità effettuerà una verifica preliminare in merito alla “fondatezza” dell’istanza, eventualmente svolgendo una propria istruttoria e/o sentendo l’impresa da sottoporre a controllo, e deciderà entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta se dare seguito all’istanza;
- il controllo che le SOA sono tenute a svolgere ai sensi dell’art. 40, comma 9–ter, del Codice, è finalizzato ad accertare la ricorrenza dei requisiti sia in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione che nel corso della validità della stessa, senza alcuna valutazione in ordine all’imputabilità.
Per quanto riguarda più specificamente il procedimento l’Autorità ritiene che:
- le SOA sono tenute comunicare l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nonché del relativo esito previsto dall’art. 40, comma 9–ter, del Codice, oltre che all’Autorità, anche alle imprese interessate dalla verifica e, se presenti, a controinteressati;
- il procedimento di accertamento dei requisiti deve concludersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio; detto termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di sospensione e comunque un periodo complessivo non superiore a 60 (sessanta) il procedimento dovrà necessariamente concludersi con un provvedimento motivato della SOA con il quale viene confermata la validità dell’attestazione di qualificazione già rilasciata oppure, avendo accertato l’insussistenza ab origine o il venir meno dei requisiti, ne viene dichiarata la decadenza; nell’ambito della fase istruttoria le SOA possono chiedere che le imprese facciano pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta eventuali integrazioni della documentazione in loro possesso; allo stesso modo, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le imprese interessate possono far pervenire alla SOA procedente deduzioni e/o memorie in merito all’oggetto della verifica;
- la decisione in ordine alla dichiarazione di decadenza dell’attestazione può essere rimessa all’Autorità solo nel caso in cui l’impresa interessata, con motivata e documentata istanza, lamenti una condotta della SOA lesiva dei principi indicati dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. 34/2000, oppure nell’ipotesi in cui dalle deduzioni dell’impresa emergano ad iniziativa – sempre motivata e documentata – della SOA, questioni in cui l’Autorità non si è mai pronunciata o che comunque non siano già oggetto di precedenti giurisprudenziali;
- nel caso di provvedimento di decadenza dall’attestazione per false dichiarazioni, la SOA è tenuta a segnalare il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare all’Autorità una relazione volta a spiegare la valutazione (positiva) in sede di rilascio dell’attestazione del documento poi accertato come falso, onde consentire all’Autorità medesima di verificare se vi sia stata mancata attuazione degli obblighi imposti agli Organismi di attestazione con il comunicato n. 53 del 21.05.2008 (obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell’impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione);
- tutti i termini sopra indicati possono essere dimezzati quando l’istanza di avvio del procedimento viene dall’Autorità ed è supportata da un’istruttoria già svolta e/o da documentazione non equivocabile oppure quando dai documenti già in possesso della SOA emerga un’evidente falsità e/o non corrispondenza tra risultanze documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica;
- nel caso in cui l’Autorità abbia già accertato inequivocabilmente l’insussistenza dei requisiti o dagli atti risulti un’evidente falsità e/o non corrispondenza tra quanto risulta dalla documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica, le SOA sono tenute a dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualficazione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e senza svolgere alcuna attività istruttoria;
- il provvedimento adottato dalla SOA all’esito del procedimento in esame è sempre – con unica eccezione nelle ipotesi sopra indicate di mancato svolgimento dell’istruttoria da parte delle SOA – suscettibile di reclamo all’Autorità da parte dell’impresa interessata entro 30 giorni dall’effettiva conoscenza dello stesso;
- l’Autorità può sospendere l’attestazione di qualificazione sottoposta a verifica sia prima dell’inizio del procedimento (appena vi sia stata conoscenza dell’insussistenza e/o della perdita di un requisito oppure nel caso di ritardo nell’avvio della procedura) che nel corso dello svolgimento del procedimento stesso; analogamente a quanto previsto dalla determinazione n. 6 del 2004 per l’ipotesi in cui l’impresa sottoponga a verifica la propria attestazione successivamente alla scadenza del triennio di validità della stessa, l’effetto di tale sospensione sarà solo quello di impedire all’impresa di partecipare alle gare e non quello di far venir meno l’efficacia dell’attestazione stessa;
- nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che successivamente decada dall’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione il potere/dovere come sopra specificato si trasferisce in capo alla nuova SOA alla quale l’impresa si è rivolta con conseguente obbligo della stessa di compiere le verifiche di cui all’art. 40, comma 9–ter, del Codice.
IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Brienza
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 06/10/2010
Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato.
Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese
con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (disposizioni arìtiriciclaggio ai sensi dell’art.37
del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n.122).
Con il decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.12212010, sono state emanate, fra l’altro,
disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 apnle 2006, n.163.
In particolare, l’arr.37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la hasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme intemazionali - cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 - l’obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e hnanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e frnanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetla autorizzaztone, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle pafecipazioni societarie (art.37, comma 1). L’Autorità richiama quiadi l’attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.
Successivamente all'emanazione del d.m. di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all’art.37, l'Autorità si riserva di fomire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero oppoftuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento.
IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Brienza
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